I soci Fondatori del “GRUPPO REGIONALE TP TOSCANA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PUBBLICITARI PROFESSIONISTI” in forma abbreviata “GRUPPO REGIONALE TP TOSCANA” con atto ai rogiti del Notaio Gaspare Navetta di Firenze in data 24 Gennaio 2005 Repertorio n. 52708 Raccolta n. 16789 registrato a Firenze in data 3 Febbraio 2005 al n. 544, parzialmente modificato con atto del medesimo Notaio Gaspare Navetta di Firenze repertorio n. 53253 Raccolta n. 16967 registrato in data 16 giugno 2005:

BENINCASA CESARE
CAMPOLMI VITTORIO
CIONI CARLO
JANOVITZ FULVIO
PIRAS CARLA

Nell’anno duemilaquattordici (2014) il giorno dieci (10) del mese di Giugno in Firenze, Via delle Mantellate n. 9, piano primo, alle ore sedici e minuti quindici dinanzi all’ Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato hanno approvato all’unanimità il nuovo testo di Statuto nella formulazione che segue

STATUTO

A) DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA – NATURA E SCOPO

1 – Denominazione

E’ costituita una associazione professionale senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana dei Professionisti della Comunicazione – Gruppo Regionale Toscana”, in forma abbreviata “Apicom Toscana”.

 

2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede in Firenze, Via Alfonso La Marmora n. 39 presso lo Studio dell’Avv. Elisabetta Marinari.
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 28.

 

3 – Scopo

L’Associazione è indipendente, aconfessionale, apartitica e rifiuta ogni tipo di violenza.
L’Associazione non ha finalità di lucro, né durante la sua vita né al momento della sua liquidazione potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, ovvero riserve costituite con essi, fondi di riserva, capitale.
L’Associazione opera in ambito regionale.
L’associazione ha come scopo:

  • La tutela dei principi etici della comunicazione e la valorizzazione delle implicazioni sociali del consumo, per una pubblicità veritiera, onesta e corretta, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente;
  • la promozione delle attività di ricerca e di insegnamento volte all’evoluzione teorica ed operativa della pubblicità e delle connesse strategie di comunicazione;
  • la promozione della qualificazione e dell’aggiornamento professionale dei soci nel settore della comunicazione pubblicitaria in vista di una costante rispondenza delle prestazioni del settore alle esigenze della collettività dei committenti, dei datori di lavoro e dei consumatori;
  • La tutela degli interessi professionali, commerciali e personali degli associati, riconoscendo e valorizzando le molteplici professionalità che operano nel mondo della comunicazione.
  • L’Associazione intende essere punto di riferimento della comunicazione nel settore delle imprese pubbliche e private e per questo:
    – promuove la qualificazione professionale;
    – sostiene un esercizio della professione di comunicatore fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi della responsabilità del professionista;
    – valorizza le migliori professionalità;
  • Promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti.

L’Associazione si pone, infine, come:

  1. Ambito di confronto fra le parti coinvolte nel processo di comunicazione di cui sopra al fine difavorirne l’armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
  2. Punto di riferimento operativo per l’elaborazione di leggi e regolamenti concernenti lospecifico settore professionale;
  3. Organismo promotore di rapporti con analoghe associazioni operanti in Italia e punto dipartenza per un’associazione federale a livello nazionale ed europeo.

 

4 – Attività

Per il proseguimento del proprio scopo l’Associazione potrà promuovere ogni attività rivolta sia ai propri soci che a terzi, e fra l’altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

  • Attività di formazione permanente, promuovendo un percorso di aggiornamento professionale obbligatorio soggetto a verifica;
  • Promozione di momenti di aggiornamento e perfezionamento teorico-pratici per operatori nel campo culturale, istituzioni, insegnanti;
  • Attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, documentari, concerti, premi, concorsi;
  • Istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  • Attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, atti di convegni e seminari, pubblicazione degli studi e delle ricerche compiute;
  • Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche inerenti l’oggetto dell’attività associativa con iniziative nel campo dei media e attività editoriali, teatrali, televisive, cinematografiche;
  • Altre attività di promozione dei propri scopi. Sempre al fine di meglio perseguire il proprio scopo, l’Associazione potrà inoltre:
  • Attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro;
  • Esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano assolutamente secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.

Per finanziare la propria attività l’Associazione potrà raccogliere fondi e ricevere contributi per mezzo di sottoscrizioni, donazioni, ed ogni altra forma di reperimento di fondi consentita dalla Legge.
Essa potrà inoltre, sempre per il perseguimento del proprio scopo, effettuare donazioni e corrispondere contributi ad organismi pubblici e privati senza scopo di lucro.
L’Associazione si propone di raggiungere le finalità sopraelencate attraverso la sinergia di professionisti afferenti a diverse discipline e percorsi formativi.

 

B) SOCI

5 – Diritti spettanti a tutti i soci

E’ garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Sono garantite:

  • L’eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  • Il principio del voto singolo;
  • La sovranità dell’assemblea dei soci associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
  • I criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti

E’ ammesso il voto per corrispondenza ovvero attraverso procedure informatiche aventi le medesime caratteristiche di affidabilità e garanzia di Legge.
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili.
Esistono più categorie di soci nell’Associazione, a seconda delle diverse modalità di accesso alle strutture ed alle iniziative della stessa. A parte tali diverse modalità, fra i soci di età superiore a diciotto anni non esiste alcuna differenza per quanto riguarda diritti e doveri connessi a tale qualifica. In particolare:

  • Tutti i soci di età superiore a diciotto anni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuo e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi dell’Associazione;
  • Nelle Assemblee ogni socio di età superiore a diciotto anni ha diritto di intervenire, discutere ed esprimere un voto;
  • ogni socio di età superiore a diciotto anni, o che lo sarà al momento della possibile nomina, ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

A tutti i soci potrà essere consegnata una tessera dell’Associazione contente l’indicazione della categoria di appartenenza.

 

6 – Procedura per l’ammissione dei soci e durata della qualifica di socio

Sono ammessi ad assumere la qualifica di socio coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole dell’Assemblea dei Soci, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di domanda di ammissione presentata da soci minorenni la stessa dovrà essere controfirmata da uno degli esercenti la patria potestà: egli, con tale sottoscrizione, assume la rappresentanza del minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso di essa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

Il Regolamento dell’Associazione potrà stabilire che la qualifica di socio venga attribuita provvisoriamente da un altro organo dell’Associazione, ovvero da una o più persone di ciò specificatamente incaricate dal Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte della prima Assemblea successiva.
In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all’iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

L’adesione all’Associazione decorre dal versamento della quota iniziale una tantum prevista dal successivo articolo 8 lettera a): resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio nonché quanto stabilito dall’art. 10 in tema di decadenza, sospensione ed esclusione.

 

7 – Categorie di soci

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 5 per quanto riguarda i diritti connessi alla partecipazione alla vita dell’Associazione, sono stabilite le seguenti categorie di soci:

a) Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale alla costituzione dell’associazione;

b) Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) Soci professionisti: soci di comprovata esperienza/competenza professionale iscritti nell’apposito Elenco detenuto dall’Associazione.

I soci possono accedere all’Elenco dei Soci Professionisti se:

  1. Possiedono un titolo di livello universitario o equipollente riconosciuto idoneo dall’Associazione;
  2. Esercitano un’attività economica (attestata dal proprio Curriculum Professionale) volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, operando esclusivamente o prevalentemente, da almeno cinque anni nel settore della comunicazione, della pubblicità e/o delle connesse strategie di comunicazione come, a titolo meramente esplicativo e non limitativo:
    – ideazione, studio, realizzazione, pianificazione, produzione e veicolazione di campagne ed azioni pubblicitarie;
    – attività di ricerca e di marketing attinenti alle strategie di comunicazione;
    – coordinamento e controllo delle sopracitate campagne ed azioni pubblicitarie;
    – formazione e aggiornamento professionale in campo pubblicitario;
    – consulenza, anche legale, in ambito comunicativo e pubblicitario.
  3. Superano con esito positivo l’esame di qualificazione professionale organizzato ogni due anni dall’Associazione.
    Il solo possesso del requisito sub 1) non è in ogni caso sufficiente all’iscrizione nell’Elenco dei Soci Professionisti.
    L’inserimento nell’Elenco dei Soci Professionisti deve in ogni caso essere ratificato dall’Assemblea dei Soci.
    Qualora l’Associazione organizzi tipologie di eventi che fossero destinate ad altre categorie di persone, o comunque quando ciò appaia opportuno, potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, altre classi di soci: tale deliberazione non costituirà modifica del presente Statuto.
    E’ prevista un’unica tipologia di inserimento automatico nell’Elenco dei Soci Professionisti ed è quella di chi proviene dall’Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti ed è già iscritto nell’elenco nazionale di quell’Associazione come socio Pubblicitario Professionista (socio TPP).

 

8 – Quote di partecipazione all’Associazione

Il Regolamento stabilisce sia l’importo che i termini e le modalità di pagamento delle quote e dei contributi a carico dei soci: tali quote e contributi potranno essere così determinati:

a) Una quota iniziale una tantum, da corrispondersi al momento dell’iscrizione: tale quota nonpotrà in alcun caso essere oggetto di trasferimento;

b) Una quota annuale, stabilita dal Regolamento dell’Associazione, da corrispondersi una prima volta contestualmente alla quota iniziale e successivamente entro la fine di ogni anno solare: tali quote avranno validità fino al 31 (trentuno) Dicembre dell’anno nel quale vengono corrisposte;

c) Eventuali contributi aggiuntivi, sempre stabiliti dal Regolamento, per l’utilizzo di specifiche strutture o per l’adesione a specifiche iniziative, da corrispondersi prima dell’utilizzo di tali strutture ovvero della partecipazione a tali iniziative.

 

9 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti:

  1. Al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, delle delibere dell’Assemblea edel Consiglio Direttivo nonché delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
  2. Ad osservare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, uniformandosi ad esso nell’esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e ledecisioni del giurì in caso di vertenza;
  3. A contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente,con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge n. 4 del 14/1/2013 titolata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ed agli estremi della Legge Regionale Toscana n. 73 del 30/12/2008, titolata “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” nonché al Decreto Dirigenziale del Responsabile del Settore “Attività Generali della Presidenza” della Regione Toscana n. 3657 del 7/7/2005 avente ad oggetto “Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai fini del riconoscimento ai sensi del DPR 361/00 e art. 5 DPGR 31/R del 17/7/01”;
  4. Al mantenimento di una specchiata condotta morale sia nell’ambito dell’Associazione che al di fuori di essa;
  5. All’aggiornamento professionale;
  6. Alla verifica dell’aggiornamento professionale da parte dell’Associazione;
  7. A contrarre con primaria compagnia l’assicurazione per la responsabilità professionale;
  8. Al versamento delle quote e dei contributi a loro carico.

 

10 – Sanzioni a carico dei soci e perdita di tale qualifica

Il Socio a cui vengano addebitati fatti non conformi ai punti da “a” a “g” dell’articolo precedente, oppure il socio il quale abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all’Associazione, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri, Il procedimento è iniziato d’ufficio o su impulso di parte.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima.
La parte contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni scritte sino a cinque giorni prima della seduta. Nel giorno fissato il Collegio, sentiti il relatore, le parti ed i loro eventuali difensori, salva la contumacia in caso di ingiustificata assenza del socio sottoposto al procedimento, adotta le proprie decisioni.
Il procedimento viene verbalizzato e del verbale viene stampata una copia che le parti sottoscrivono per confermare quelle che sono state le proprie dichiarazioni.
Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza consistono, a seconda della gravità dei fatti, in:

  • Richiamo verbale o scritto;
  • Sospensione, per un tempo definito, e comunque per un periodo non superiore ai due anni, ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all’indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;
  • Espulsione, nel qual caso sarà facoltà del Consiglio Direttivo decidere sulla eventuale riammissione all’unanimità, restando quindi esclusa la possibilità di ammissione provvisoria previa successiva ratifica dell’Assemblea di cui al terzo comma dell’art. 6.I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutivi e sono appellabili solamente di fronte all’Assemblea dei Soci da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’Appello.
    Il Collegio dei Probiviri trasmetterà gli atti che, ricevuto anche l’appello dell’interessato, deciderà a maggioranza degli iscritti, se confermare o meno il provvedimento. Salvo il caso di conferma del provvedimento del Collegio dei Probiviri, la decisione dell’Assemblea deve essere motivata.
    Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto “h”, ovvero il mancato rispetto del versamento delle quote e contributi a carico del socio o aspirante tale, comporta le seguenti conseguenze:
  • Come previsto dall’ultimo comma dell’art. 6, il mancato versamento della quota iniziale una tantum determina il mancato perfezionamento dell’adesione all’associazione e l’aspirante socio non assume quindi tale qualifica;
  • Il mancato versamento della quota annuale prima del termine di scadenza della quota annuale precedentemente versata, comporta l’immediata decadenza dalla qualifica di socio;
  • Il mancato versamento degli eventuali contributi aggiuntivi impedisce l’accesso alle specifiche strutture ovvero l’adesione alle specifiche iniziative in relazione alle quali i contributi sono dovuti.Oltre che per espulsione e decadenza, la qualifica di socio si perde per decesso e per dimissione volontaria.

 

C) ORGANI

11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente Emerito, il Presidente, il Vice-Presidente, il Collegio dei Probiviri, la Commissione d’Esame, nonché, ove istituiti, i Gruppi di lavoro.
Il Regolamento potrà stabilire che la contabilità dell’Associazione ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo vengano controllati da uno o più Revisori, stabilendo le modalità di tali controlli e le responsabilità dei Revisori.

Tale norma regolamentare non sarà considerata modifica del presente Statuto.

12 – Assemblea dei soci, partecipazione, convocazione, presidenza e verbale

L’Assemblea dei soci è organo sovrano dell’Associazione, hanno diritto di parteciparvi tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, purché di età superiore a sedici anni.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può delegare, in firma scritta, a partecipare all’Assemblea qualsiasi altro socio, esclusi i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.

L’assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi: in quest’ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto.

La convocazione può avvenire per lettera raccomandata, anche a mano, ovvero tramite strumento telematico avente medesima garanzia di affidabilità e sicurezza di Legge (ad es. P.E.C.) da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, oppure con pubblicazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, su un quotidiano a rilevante diffusione territoriale, oppure mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell’Associazione, che è situata presso la sede della stessa, oppure con pubblicazione sul sito web dell’Associazione. In questi ultimi due casi, tale avviso deve rimanere esposto o pubblicato ininterrottamente per i trenta giorni precedenti la data dell’Assemblea.

L’avviso di convocazione deve contenere luogo, data e ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente ovvero, in caso di loro assenza dal socio più anziano per età anagrafica.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, da riportare entro sessanta giorni sul libro dei verbali delle Assemblee. Il libro dei verbali delle assemblee è liberamente consultabile da ciascun socio, presso la sede sociale.
E’ consentita la possibilità che l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’associazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

  • Sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
  • Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • Vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

A scopi culturali, divulgativi e di promozione, possono partecipare all’Assemblea anche Aspiranti Soci e Ospiti di Soci. Entrambi verranno registrati in apposito schedario; nel caso di Aspiranti, con indicazione delle modalità con cui sono venuti a conoscenza dell’Assemblea, nel caso di Ospiti con indicazione del socio accompagnatore. Tanto gli Aspiranti che l’Ospite del socio non hanno diritto di voto.

 

13 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, presso la sede ovvero in altro luogo del territorio nazionale dal Consiglio Direttivo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno.
Essa:

  • Delibera e ratifica l’ammissione dei nuovi soci;
  • Delibera e ratifica l’inserimento dei Soci nell’Elenco dei Soci Professionisti;
  • Approva la proposta del Consiglio Direttivo di accesso dei Soci all’Elenco dei Soci Professionisti;
  • Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • Approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso;
  • Approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo;
  • Nomina i componenti degli altri organi dell’Associazione.

L’Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

 

14 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

  • Modifiche dello Statuto;
  • Scioglimento e liquidazione dell’Associazione;L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto a parteciparvi.
    L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina del Liquidatore ed alla fissazione dell’eventuale compenso per lo stesso.

 

15 – Consiglio Direttivo: composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.
I Consiglieri saranno scelti dall’Assemblea fra coloro che avranno avanzato la propria candidatura. L’Assemblea può fissare un compenso per i membri del Consiglio, anche differenziato in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte.
L’elezione, qualora non avvenga all’unanimità ovvero per acclamazione, deve avvenire o per alzata di mano o per scrutinio segreto, con le modalità stabilite dall’Assemblea stessa, su proposta del Presidente.
Possono proporre la propria candidatura tutti i soci di età superiore a sedici anni nonché, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, anche non soci.
I membri del Consiglio assumono tale incarico dal momento dell’accettazione, restano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea e sono rieleggibili. In caso che l’Assemblea non stabilisca la durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.

 

16 – Consiglio Direttivo: funzionamento

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o ovvero tramite strumento telematico avente medesima garanzia di affidabilità e sicurezza di Legge (ad es. P.E.C.) da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in mancanza di formale convocazione si terrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri.
E’ ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio per teleconferenza, come pure la possibilità di prendere delibere con votazione per fax o ovvero tramite strumento telematico avente medesima garanzia di affidabilità e sicurezza di Legge (ad es. P.E.C.); in tal caso è però necessario il voto espresso di tutti i Consiglieri e che siano conservate le caratteristiche previste per l’Assemblea dei soci di cui all’art 12.

 

17 – Consiglio Direttivo: compiti

  • Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo:
  • Redigere i programmi dettagliati dell’attività dell’Associazione, sulla base delle direttive dell’Assemblea;
  • Dare attuazione alle delibere dell’Assemblea;
  • Irrogare le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decidere sulla riammissione di soci espulsi;
  • Predisporre il Regolamento ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Predisporre, qualora ne ravvisi l’opportunità, il bilancio preventivo;
  • Stabilire l’importo delle quote e contributi associativi, ed i termini e le modalità di pagamento degli stessi;
  • Stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all’attività dell’Associazione;
  • Curare la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva;
  • Nominare, se ritenuto utile ed opportuno, un Tesoriere a cui demandare tutti od alcuni aspetti della gestione finanziaria patrimoniale, economica ed amministrativa dell’Associazione.

 

18 – Consiglio Direttivo: maggioranze e poteri

Le delibere del Consiglio Direttivo sono regolarmente assunte a maggioranza semplice, con la presenza di almeno la metà dei componenti di esso. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo lo stesso manterrà i propri poteri ed ogni altro dovere e facoltà fino alla prima assemblea successiva, nell’ordine del giorno della quale dovrà essere inserita l’elezione del nuovo/nuovi componente/i del Consiglio; in caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dal verificarsi di tale situazione.

 

19 – Presidente Emerito

Il Presidente Emerito è il socio che, per particolari meriti acquisiti nei confronti della vita, della storia e dell’attività dell’Associazione, viene eletto tale dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell’Associazione.
Il Presidente emerito partecipa al Comitato Direttivo con funzioni consultive e propositive.

La carica di Presidente emerito non ha scadenza. L’Associazione può avere fino ad un massimo di due Presidenti Emeriti

 

20 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione vengono nominati dall’Assemblea: essi restano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.
Nel caso in cui l’Assemblea non stabilisca tale durata, essi si intenderanno nominati per tre anni.
Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell’Associazione e di coordinamento della loro attività, ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tali funzioni sono svolte da Vicepresidente.

 

21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Qualsiasi socio può candidarsi all’elezione per la carica di probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del collegio con potere di rappresentanza.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci ed organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

 

22 – Commissione d’Esame

La Commissione d’esame composta da cinque membri, di cui almeno due scelti tra i Soci, viene nominata con delibera dell’Assemblea elettiva.
I Soci possono proporre la propria candidatura come anche quella di soggetti esterni all’Associazione, considerati particolarmente competenti ed autorevoli nelle categorie dei committenti, dei consumatori e dei professionisti della comunicazione.

Le candidature dovranno essere accompagnate dal relativo Curriculum.

 

23 – Gruppi di lavoro

Per lo svolgimento di alcuni specifici compiti dell’Associazione potranno essere costituiti, al momento della predisposizione del Regolamento o con delibera dell’Assemblea elettiva, Gruppi di lavoro, dei quali faranno parte uno o più membri, anche non soci, scelti dall’Assemblea.
I membri dei Gruppi di lavoro resteranno in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea all’atto di nomina.

Il Regolamento o la delibera assembleare di istituzione del Gruppo di lavoro ne stabilirà compiti, poteri e numero dei componenti ed eventuali compensi e rimborsi spese.

 

D) REGOLAMENTO

 

24 – Emanazione e validità del Regolamento

I rapporti interni all’Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto, esse saranno vincolanti per tutti i Soci e gli organi dell’Associazione.

Copia del Regolamento verrà consegnata, in forma cartacea o digitale, ad ogni socio al momento dell’iscrizione ovvero ogni qualvolta ne farà richiesta. Una copia sarà comunque sempre disponibile sul sito web e presso la sede dell’Associazione.
Con l’iscrizione all’Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento; analogo impegno assumono i membri non soci degli organi dell’Associazione.

 

25 – Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell’Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi l’opportunità.
Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stato modificati, dovrà essere trasmessa a tutti i soci, pubblicata sul sito internet dell’associazione ed esposta presso la sede dell’Associazione entro otto giorni dalla sua emanazione e per non meno di trenta giorni consecutivi. Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore decorsi almeno trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso.

 

E) PATRIMONIO, CONTABILITA’ E BILANCIO

 

26 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • Quote (una tantum, periodiche o specifiche) e contributi dei soci, tali quote sono acquisite dall’Associazione a titolo definitivo (salvo quanto previsto dall’art. 6 in caso di mancata ratifica dell’ammissione del socio) e non potranno quindi essere oggetto di trasferimento o rivalutazione;
  • Contributi straordinari dei soci o di soggetti terzi;
  • Proventi dell’attività di organizzazione di manifestazioni e comunque corrispettivi percepiti dall’Associazione per i servizi offerti e per i beni eventualmente ceduti;
  • Residui attivi della gestione;
  • Sponsorizzazioni, lasciti e donazioni di persone ed enti.

 

In caso di particolari necessità finanziarie dell’Associazione, i soci potranno effettuare finanziamenti all’Associazione medesima, finanziamenti che si presumeranno infruttiferi di interessi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

Sempre nell’intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i soci potranno concedere in locazione ovvero in comodato all’Associazione beni di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell’attività.
Nel caso in cui in luogo di un contratto di comodato venga stipulato un contratto di locazione o affitto, esso dovrà essere deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo ed espressamente ratificato dalla prima Assemblea ordinaria.
27 – Contabilità e bilancio
Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.
L’esercizio annuale si chiude al 31 dicembre; entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente che dovrà essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell’attività dell’Associazione e non potranno in alcun caso e per alcun motivo essere attribuiti ai soci, sia direttamente che indirettamente.

F) SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28 – Scioglimento e liquidazione

L’Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all’art. 14, delibera lo scioglimento dell’Associazione.
Nel caso in cui al momento della delibera di scioglimento esistano debiti e/o crediti dell’Associazione, ovvero esista un residuo attivo del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori, fissandone l’eventuale compenso.Sia che venga stabilito direttamente dall’Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l’eventuale residuo attivo allo scioglimento dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, che svolgano attività con finalità analoghe.

29 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, riguardo l’interpretazione o l’applicazione del presente Statuto, del Regolamento o delle delibere degli organi dell’Associazione, il foro competente è il Tribunale di Firenze.