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L’AVVOCATO INFORMA

Impianti pubblicitarI
sì al loro contingentamento perché il suolo pubblico è una risorsa scarsa
no al silenzio assenso sulle istanze per la loro installazione

Consiglio di Stato, Sez. V, Sent., 14/11/2023, n. 9762

Una società attiva nel settore degli impianti pubblicitari ha chiesto al Comune di Salerno l’autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario.

Il Comune ha respinto l’istanza sulla base del parere negativo rilasciato dalla locale Polizia Municipale secondo il quale l’installazione dell’impianto in corrispondenza di un crocevia con notevole intensità di traffico avrebbe potuto indurre distrazione e/o deconcentrazione agli utenti della strada con conseguenti criticità per la pubblica incolumità.

Contro il diniego, la Società ha proposto ricorso al T.A.R. che lo ha respinto.

La Società ha quindi proposto appello.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9762/2023, ha respinto l’appello, condannando la Società al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge, così motivando: la normativa sull’installazione degli impianti a tutela della sicurezza stradale (Codice della trada – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – art. 23, comma 4) e dei valori culturali (Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 49 e 153) si raccorda “a quella ulteriore basata sul presupposto, necessitato e condizionante, del contingentamento dell’attività in questione, poiché comportano l’uso di una risorsa pubblica scarsa qual è il suolo pubblico. Ne consegue il configurarsi di un rapporto di tipo concessorio tra l’ente locale e il privato, essendo qualificabile come concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto e nel quale confluiscono esigenze di regolazione unitaria dei profili di tutela della sicurezza stradale e dei valori culturali”.

La Corte ha dichiarato altresì infondate le doglianze relative al perfezionamento del titolo per inutile decorso del termine a provvedere, espresse dall’appellante, “atteso che la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la disciplina del silenzio–assenso, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241 del 1990, non è applicabile con riferimento alle istanza che abbiano ad oggetto l’utilizzazione di beni pubblici.

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